Per maggiori informazioni in campo
antipsichiatrico vi consigliamo di dar una lettura al sito dell’OISM
(Osservatorio Italiano per la Salute Mentale) all’indirizzo www.oism.info
Sanità/ Guzzanti propone la riforma della legge Basaglia
Rafforzamento del Tso,nuova selezione personale,più coordinamento
Roma, 14 ott. (Apcom) – La legge 180 del 1978, nota come legge
Basaglia, fu la grande conquista di una stagione culturale che era
iniziata nel 1968 all’università di Trento. La riforma voluta da Franco
Basaglia chiuse i manicomi, strutture detentive all’interno delle quali
i pazienti venivano spesso sottoposti a elettroshock e a vari
trattamenti degradanti, veri e propri buchi neri dove finivano persone
con difficoltà molto differenti, spesso anche non di natura
psichiatrica. La legge Basaglia stabilì che "gli accertamenti e i
trattamenti sanitari sono volontari", restringendo drasticamente lo
spazio per i trattamenti obbligatori. Che rimasero soltanto come ultima
opzione per i casi in cui è impossibile fare diversamente. L’intero
intervento psichiatrico venne puntato nella direzione di un percorso
riabilitativo in cui al centro fosse la volontà del paziente e il suo
percorso di integrazione nella società. Le strutture psichiatriche
vennero trasformate in centri da cui i pazienti potevano uscire quando
volevano, e fu imposto il limite dei 15 utenti, per mettere fine a
quelle enormi strutture in cui le persone diventavano un numero che si
confondeva nella massa.
La riforma proposta oggi da Paolo Guzzanti punta l’indice contro questa limitazione del trattamento sanitario obbligatorio
(Tso), secondo lui eccessiva, e ne dispone invece un rafforzamento,
aprendo la strada al ricovero in Tso anche presso strutture private.
Secondo il disegno di legge, infatti, il Tso "può essere prolungato in
sede di comunità terapeutica o presso una casa di cura privata
accreditata, o comunque in una struttura che esenti la famiglia da una
convivenza pericolosa". Il testo introduce poi il Tso in affidamento,
cioè la prosecuzione del trattamento obbligatorio sotto la
responsabilità di un familiare o di "qualsiasi altra persona o nucleo
familiare ritenuto idoneo, a eccezione del tutore, che suo ruolo di
sostegno del paziente e di difensore dei suoi diritti deve rimanere
figura indipendente, in rapporto dialettico con l’affidatario e il
personale curante".
Il disegno di legge voluto da Guzzanti prevede che il servizio
psichiatrico di diagnosi e cura per i ricoveri Tso in ambiente
ospedaliero, dispongano di almeno un posto letto ogni 10mila abitanti.
Il testo parla poi anche di "cliniche psichiatriche umanizzate", dove
ai pazienti e ai familiari sia riservato un "trattamento empatico e
rispettoso della loro dignità e dei loro valori". Per andare in questa
direzione, il testo suggerisce che il personale andrà selezionato in
base a "criteri di autenticità, empatia e rispetto incondizionato,
secondo la psicologia umanistica". Accanto "ai parametri tradizionali
di competenza e conoscenza nozionistica – precisa il ddl – è
riconosciuta pari importanza alle qualità attitudinali e caratteriali
del candidato".
Il dipartimento di psichiatria, di cui ogni Asl attualmente dispone,
dovrà rafforzare il coordinamento degli interventi, sia ospedalieri che
extraospedalieri, inclusi quelli sulle patologie "connesse alla
farmacodipendenza e alla tossicodipendenza", che spesso viaggiano
insieme alla patologia psichiatrica. Il dipartimento seguirà il
paziente attraverso il passaggio nelle diverse presìdi: centro di
salute mentale, servizio psichiatrico di diagnosi e cura, pronto
soccorso psichiatrico e clinica psichiatrica "umanizzata".
Quest’ultima, secondo il ddl, includerebbe le comunità protette
residenziali, quelle terapeutiche per le doppie diagnosi (cioè i
pazienti che oltre ai problemi psichiatrici presentano anche una forma
di tossicodipendenza o di alcolismo), gli appartamenti autogestiti e i
centri diurni psichiatrici.
Il testo istituisce poi una commissione per i diritti del malato
psichico presso ogni tribunale, con funzioni ispettive e di controllo,
e che decide sui ricorsi contro le decisioni del centro di salute
mentale sui Tso. Inoltre il malato, il genitore o il tutore potranno
scegliere liberamente il medico curante e le eventuali strutture di
ricovero e supporto. Per venire incontro alle famiglie il testo
istituisce un fondo, da ripartire tra le regioni, per fare fronte alle
spese legali per i reati commessi e per il risarcimento dei danni
provocati dai malati. Per l’attuazione della legge, in particolare per
la realizzazione delle strutture necessarie, è vincolata una quota di
spesa corrispondente ad almeno il 6% del fondo sanitario nazionale ed è
prevista la concessione di strutture idonee disponibili da parte dello
Stato e delle regioni.